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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER L’EMERGENZA COVID-19

UNA MISURA STRAORDINARIA PER UN’EMERGENZA STRAORDINARIA

L’emergenza epidemologica che stiamo affrontando oggi ha impattato fortemente sulla nostra realtà economica, costringendo il tessuto imprenditoriale a ricorrere a strumenti volti alla migliore risoluzione delle criticità emerse nel mondo del lavoro e alla sostenibilità economica delle imprese.

In questo contesto emergenziale, il Governo ha emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “CURA ITALIA”. La ratio di questo Decreto è quella di preservare, il più possibile, la realtà economica attraverso misure di sostegno alle aziende (Cassa Integrazione Guadagni) e di salvaguardare la continuità delle attività lavorative, mediante il ricorso a metodologie di lavoro a distanza (come lo smart-working).

Il Decreto, in un’ottica di semplificazione delle procedure (rispetto al D. Lgs. n. 148/2015) e di adeguamento di misure già in essere, introduce all’art.19 la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “emergenza covid-19 per LAVORATORI assunti al 23 febbraio 2020, anche qualora non vantino almeno 90 giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva, e per una durata massima di 9 settimane.

La platea delle AZIENDE destinatarie della CIGO per Emergenza Covid-19 rimane invariata, facendo rientrare pertanto tutti i settori già coperti da tale ammortizzatore sociale.

Il Decreto “Cura Italia”, inoltre, per sostenere una platea quanto più ampia possibile di imprese e lavoratori ha emanato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga anche per i datori di lavoro che non hanno accesso ad altre misure di integrazione salariale e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti diposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, ivi compresi i settori: Agricolo, Pesca, Terzo Settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute.

Nello specifico, il novero delle aziende destinatarie della Cassa Integrazione in Deroga per Emergenza Covid-19, include, in relazione all’emergenza epidemiologica, tutti i datori di lavoro del settore privato che – in assenza delle condizioni e dei requisiti dimensionali richiesti dalla normativa vigente – non possono fruire in concreto degli altri ammortizzatori ordinari previsti dal D. Lgs. n. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) oppure ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti.

Le domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga vengono dettagliate e definite – nelle procedure e nei termini temporali – a livello regionale.

La Regione Calabria ha emesso la Delibera n. 20 del 24.03.2020 con la quale la Giunta Regionale, a seguito della conclusione dell’iter di consultazione, ha preso atto dell’Accordo sottoscritto con le Parti Sociali per l’erogazione della Cassa Integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020.  

L’allegato alla Delibera n. 20 del 24.03.2020 oltre che circoscrivere l’ambito di applicazione del presente ammortizzatore sociale a taluni settori professionali e a talune categorie di lavoratori (ivi compresi operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci lavoratori subordinati, lavoratori somministrati, lavoratori a domicilio monocommessa, dipendenti intermittenti e lavoratori agricoli) stabilisce le fasi della procedura per la richiesta della CIG in Deroga.

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha, poi, pubblicato con Decreto n. 3608 del 30/03/2020 l’Avviso e la modulistica per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 di lunedì 6 aprile 2020 (a seguito di un differimento del termine di decorrenza iniziale fissato al 2 aprile c.a.).

Il Decreto, di cui innanzi, in coerenza all’esigenza di semplificazione delle procedure per la richiesta dell’ammortizzatore sociale in deroga ha previsto: per le aziende che occupano più di 5 dipendenti un meccanismo di consultazione sindacale; mentre per le imprese con un organico inferiore solo un’informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , ove risulti la durata della sospensione, la riduzione dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

In merito alla durata del trattamento di integrazione salariale in deroga, la normativa regionale dispone che lo stesso potrà essere richiesto a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

La domanda di accesso alla CIG in Deroga (Allegato A) corredata dall’accordo sindacale (o alternativamente dall’informativa sindacale) e dall’Allegato B, consentiranno alla Regione Calabria di procedere con le opportune verifiche ed – entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della modulistica – fornire riscontro di riconoscimento o diniego della CIG in deroga.

Ma quale trattamento normativo ed economico spetta al lavoratore per il periodo di sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Emergenza Covid-19?

  • 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattale;
  • Versamento della contribuzione figurativa e oneri accessori;
  • Pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Secondo quanto sin qui detto, è chiaro che le disposizioni contemplate dal “Decreto Cura Italia” e quelle volte allo “smaltimento” delle procedure per il tramite di Delibere regionali, messaggi e circolari degli Istituti di riferimento sono state emanate al fine di arginare il disagio arrecato dal Covid-19 all’economia italiana in un quadro sociale complessivamente preoccupante che ci auguriamo possa avere una brevissima durata e possa davvero “ CURARE” le grandi ferite che questa emergenza sta procurando al nostro Bel Paese!

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