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DECRETO CURA ITALIA a cura del Cdl Rosario Logozzo

CURA ITALIA: Analisi e criticità

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il Governo è intervenuto con una serie di provvedimenti normativi. Uno di questi è il maxi decreto n. 18/2020 denominato “Cura Italia” che prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, protezione civile e sicurezza e, tra le principali disposizioni, una serie di interventi di sostegno alle famiglie ed alle imprese.

Essendo numerose le tipologie di intervento, vediamo di analizzare di seguito le principali misure previste per l’ambito del lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Cassa Integrazione è uno degli interventi più attesi tra quelli contenuti nel decreto, in favore dei lavoratori dipendenti.

Per la sua portata soggettiva, ne saranno beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, in base alla tipologia di attività svolta, alle dimensioni aziendali ed all’inquadramento contributivo, potranno richiedere per i propri dipendenti :

  •  La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
  •  L’assegno ordinario del FIS
  •  La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Tali ammortizzatori vengono concessi per un massimo di 9 settimane ricadenti nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per i soli lavoratori in forza al 23 febbraio. Da ciò ne deriva che eventuali lavoratori assunti dopo tale data non potranno essere tutelati. Notevoli criticità si sono nell’immediato riscontrate, vista la complessità delle procedure da seguire.

Appare alquanto assurda la scelta del legislatore di inserire nell’iter propedeutico la fase sindacale “ salva l’informazione, la consultazione, e l’esame congiunto” che sta causando non pochi problemi e rallentamenti nella presentazione delle domande di indennità in quanto vi è la necessità di identificare caso per caso l’interlocutore della rappresentanza sindacale con cui interfacciarsi, inviare l’informativa/comunicazione, attendere l’eventuale riscontro o il decorso dei giorni previsti. Dovendo rilevare, purtroppo in numerosi casi che, qualche rappresentante sindacale probabilmente per eccesso di protagonismo, ha rallentato ulteriormente la procedura con inutili richieste documentali o addirittura di tesseramento. Insomma paradossalmente chi dovrebbe avere a cuore la salvaguardia del lavoratore sta remandogli contro.

L’altro aspetto alquanto deleterio consiste nel “ginepraio” di procedure previste per poter accedere alle integrazioni salariali. Come sopra esposto, i percorsi da seguire sono diversificati e complessi secondo la tipologia dell’attività, dimensione ed inquadramento.

Addirittura per la CIG in deroga, che risulta essere la fattispecie più comune, essendo di competenza delle singole Regioni, esse devono provvedere ad emanare un proprio Decreto definendo le procedure e le modalità di presentazione delle domande ( frequentemente cartacee ), una volta che la struttura regionale che riceve le domande ne abbia quindi completato l’istruttoria, ne comunicherà l’esito all’Inps per il successivo pagamento.

Come si comprenderà, tali procedure per la loro farraginosa complessità, risultano già di per sé inadeguate in condizioni temporali “normali” in quanto vengono richiesti quando già vi è una condizione di sofferenza economica aziendale, che necessiterebbe di tempistiche di definizione ragionevoli. A maggior ragione, in una fase “emergenziale” come quella attuale sarebbe stato indispensabile l’adozione di uno strumento unico di indennizzo: cioè valido per tutte le tipologie di datori di lavoro, a prescindere dalla tipologia dell’attività o dimensionale in quanto unica è la causa che ha dato origine alla sospensione/riduzione dell’attività.

Una procedura snella e rapida che consentirebbe di centrare l’obiettivo prefissato e di poter garantire le tutele economiche ai lavoratori in tempi celeri. Insomma si è persa l’ennesima occasione ( con la colpevole complicità delle componenti sindacali e delle associazioni datoriali che hanno partecipato alla stesura del Decreto ) di procedere con soluzioni razionali che il momento emergenziale richiedeva.

L’auspicio è che vengano accolte le proposte migliorative presentate in Senato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro che abbrevierebbero di mesi gli indennizzi: altrimenti la prospettata “boutade” di esponenti politici che pubblicamente hanno dichiarato che i pagamenti saranno effettuati entro il 15 aprile rimarrà l’ennesima favoletta propagandistica.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.

Per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio e dei lavoratori titolari di un rapporto di co.co.co ed iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria viene riconosciuta un’indennità di 600 euro.

Per il riconoscimento dell’indennità per i professionisti vige il requisito reddituale di non aver superato la soglia di 35.000 €uro oppure se superiore a tale soglia ma entro i 50.000 €uro che venga dimostrata la cessazione o la contrazione dei ricavi del 33% rispetto all’anno precedente in conseguenza dell’emergenza covid-19.

La domanda per l’ottenimento dell’indennità va presentata direttamente alla Cassa previdenziale di appartenenza.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO

Per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, vale a dire artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quindi se si è anche dipendenti non spetta) viene riconosciuta un’indennità di 600 euro.

La domanda per l’ottenimento dell’indennità va presentata telematicamente all’Inps a decorrere dal 01 Aprile, direttamente dall’interessato, tramite il proprio Pin di cui si è già in possesso (oppure potrà richiederlo tramite il portale Internet o Call center) .

Indennità lavoratori agricoli

Per quanto riguarda l’Indennità riservata agli operai agricoli a tempo determinato e alle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.

Anche in questo caso la richiesta dell’indennità va inoltrata telematicamente all’Inps a decorrere dal 01 Aprile, direttamente dall’interessato, tramite il proprio Pin di cui si è già in (oppure potrà richiederlo tramite il portale Internet o Call center).

A cura del Cdl Rosario Logozzo

 

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