Tirocini extracurriculari

DI COSA SI TRATTA?
Il tirocinio extracurriculare è un’opportunità preziosa per le persone desiderose di inserirsi nel mondo del lavoro e per le imprese che intendono investire su nuove e competenti risorse senza doversi obbligatoriamente vincolare ad una immediata condizione contrattuale e avere quindi l’opportunità di valutare le capacità del giovane attraverso una valido percorso formativo.
Farimpresa, quale Agenzia per il Lavoro accreditata alla Regione Calabria, supporta le aziende e i giovani nell’attivazione dei tirocini extracurriculari provvedendo e facendosi carico di:

  • Gestire tutto l’iter burocratico;
  • Predisporre il progetto formativo;
  • Sostenere i costi dell’assicurazione del tirocinante verso terzi;
  • Nominare il Tutor responsabile dell’attività didattico-amministrative;
  • Rilasciare la certificazione finale delle competenze acquisite;
  • Garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
  • Garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

A CHI È RIVOLTO?

  • Soggetti in stato di disoccupazione o lavoratori a rischio disoccupazione;
  • Soggetti beneficiari di misure per il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;
  • Soggetti disabili di cui all’art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  • Soggetti svantaggiati ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • Soggetti che abbiano richiesto protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

 

QUANTO DURA

La durata minima del tirocinio extracurriculare è pari a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso Soggetti Ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese.

La durata massima del tirocinio extracurriculare, invece, viene fissata in 12 mesi, fatta eccezione per i Soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, della Legge n.68 del 1999, per i quali la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

Al Tirocinante è consentita una sola proroga del termine iniziale e fino al raggiungimento del periodo massimo, rispettivamente pari a 12 mesi o 24 mesi in caso di Soggetti disabili ai sensi della Legge 68/99.

Il Tirocinio può essere interrotto:

    • Dal Tirocinante, il quale dovrà dare motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto promotore;
    • Dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei Soggetti coinvolti, o per impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
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